la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                           F i n a l i t a'
 
   1.  Al  fine  di  concorrere  all'attuazione degli artt. 2, 3 e 34
della Costituzione la presente legge disciplina gli interventi per il
diritto al raggiungimento dei piu' alti gradi degli studi ai capaci e
meritevoli anche se privi di mezzi.
   2.  La  legge disciplina, inoltre, l'estensione di taluni di detti
interventi alla generalita' degli studenti.
   3.  Nel  rispetto  delle  inclinazioni  e  delle aspirazioni degli
studenti, del pluralismo delle competenze istituzionali e nell'ambito
della programmazione nazionale e dei relativi strumenti attuativi, la
Regione persegue la detta finalita' in particolare collaborazione con
le  Universita',  gli  Istituti  di  istruzione  superiore  e  con le
Accademie di Belle Arti.