la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. Al fine di concorrere all'attuazione degli artt. 2, 3 e 34 della Costituzione la presente legge disciplina gli interventi per il diritto al raggiungimento dei piu' alti gradi degli studi ai capaci e meritevoli anche se privi di mezzi. 2. La legge disciplina, inoltre, l'estensione di taluni di detti interventi alla generalita' degli studenti. 3. Nel rispetto delle inclinazioni e delle aspirazioni degli studenti, del pluralismo delle competenze istituzionali e nell'ambito della programmazione nazionale e dei relativi strumenti attuativi, la Regione persegue la detta finalita' in particolare collaborazione con le Universita', gli Istituti di istruzione superiore e con le Accademie di Belle Arti.